STANDARD DI CITAZIONE DELLE NOTE A PIÈ DI PAGINA E DEI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
NORME REDAZIONALI DI DIRITTOINCORSIA.IT
Ultimo aggiornamento: 03 settembre 2026
Edizione n. 5 – Decorrenza: 03 settembre 2026
PREMESSA
DirittoInCorsia.it adotta il presente standard editoriale al fine di disciplinare in modo uniforme le modalità di citazione delle fonti utilizzate nei contributi pubblicati sul portale.
Lo standard persegue quattro finalità fondamentali:
- garantire uniformità redazionale tra i diversi contributi;
- assicurare rigore scientifico e documentale;
- rendere le fonti chiare e immediatamente identificabili;
- consentire al lettore la verificabilità e la reperibilità delle fonti utilizzate.
Il presente standard recepisce le convenzioni consolidate nella tradizione giuridica italiana e le integra, ove opportuno, con le migliori pratiche editoriali nazionali e internazionali in materia di riferimenti bibliografici, documentali e scientifici.
La disciplina tiene conto della natura interdisciplinare di DirittoInCorsia.it, che opera nei settori del diritto, della sanità e dell’intelligenza artificiale. I contributi possono pertanto fare riferimento a fonti di diversa natura, comprese fonti normative, giurisprudenziali, dottrinali, scientifiche, tecniche e istituzionali.
Il presente standard disciplina tre configurazioni dell’apparato di citazione:
- sistema con note a piè di pagina, disciplinato dalla Parte I;
- sistema bibliografico con richiami sintetici nel testo, disciplinato dalla Parte II;
- sistema misto, costituito dall’impiego congiunto delle note a piè di pagina e della bibliografia finale, secondo le regole previste dalle Parti I e II.
I tre sistemi rispondono a esigenze redazionali differenti. La scelta deve pertanto essere effettuata in relazione alla struttura, alla finalità e alla natura documentale del contributo.
Il sistema misto può essere adottato quando il contributo richieda, da un lato, l’apparato analitico delle note a piè di pagina e, dall’altro, una ricognizione organica delle fonti utilizzate mediante una bibliografia finale.
Indipendentemente dal sistema adottato, ogni fonte effettivamente utilizzata nel contributo deve essere identificabile e verificabile dal lettore.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E PRINCIPI GENERALI
Il presente standard editoriale si applica ai contributi pubblicati su DirittoInCorsia.it secondo quanto previsto dal regime transitorio di cui al § 13.
Le disposizioni relative all’apparato di note a piè di pagina e quelle relative al sistema bibliografico disciplinato dalla Parte II si applicano secondo le decorrenze stabilite dal presente standard e dal relativo regime transitorio.
I contributi pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore dell’edizione n. 5 conservano il sistema di citazione originariamente adottato e non sono soggetti ad adeguamento retroattivo, salvo quanto previsto dal § 13.
La Redazione di DirittoinCorsia.it può richiedere l’adeguamento dell’apparato di citazione qualora ciò sia necessario per assicurare la coerenza editoriale del contributo, la corretta identificazione delle fonti o la loro effettiva verificabilità.
In ogni caso, l’apparato di citazione deve essere coerente al proprio interno: una volta individuato il sistema applicabile al contributo, le relative regole devono essere applicate in modo uniforme, salvo le specifiche ipotesi previste per il sistema misto.
PARTE I – SISTEMA DI CITAZIONE CON NOTE A PIÈ DI PAGINA
2. REGOLE GENERALI DI REDAZIONE
2.1. Indicazione degli autori
I nomi degli autori devono essere indicati nella forma: COGNOME iniziale del nome.
Esempio: ROSSI M.
In presenza di due autori, i nomi sono separati da virgola:
Esempio: ROSSI M., BIANCHI L.
In presenza di tre o più autori, si indica il primo autore seguito dalla locuzione et al.:
Esempio: ROSSI M. et al.
La medesima convenzione deve essere mantenuta nell’intero apparato di citazione del contributo.
2.2. Uso del corsivo
Il corsivo è utilizzato per:
- titoli di libri e monografie;
- titoli di riviste;
- titoli di rapporti e documenti istituzionali;
- titoli di linee guida e raccomandazioni;
- titoli di atti normativi.
2.3. Uso delle virgolette
Le virgolette alte (” “) sono utilizzate per:
- titoli di capitoli o contributi contenuti in libri;
- titoli di articoli scientifici;
- titoli di pagine web;
- titoli di voci enciclopediche.
2.4. Indicazione delle pagine
Quando pertinente, deve essere indicato il numero della pagina mediante la forma «p.» oppure l’intervallo di pagine mediante la forma «pp.».
Esempi: p. 145.; pp. 145-152.
Per i documenti digitali privi di impaginazione fissa, l’indicazione della pagina è omessa.
Quando la fonte digitale dispone di un diverso sistema stabile di localizzazione del contenuto, possono essere utilizzati, ove pertinenti, gli identificativi o i riferimenti previsti dalla specifica fonte.
2.5. Riviste scientifiche e DOI
Per gli articoli pubblicati su riviste scientifiche devono essere riportati, ove disponibili:
- anno di pubblicazione;
- volume;
- fascicolo;
- pagine.
Il DOI, ove presente, deve essere indicato in calce alla citazione ed è fortemente raccomandato, in quanto costituisce un identificatore stabile utile alla reperibilità della fonte.
2.6. ISBN e altri identificatori
Per le monografie, ove possibile, deve essere riportato l’ISBN in calce alla citazione.
Eventuali ulteriori identificatori bibliografici o documentali possono essere indicati quando contribuiscano all’identificazione, alla reperibilità o alla verificabilità della fonte.
2.7. Verifica delle fonti
Ogni riferimento bibliografico e documentale deve essere verificato nella sua completezza e correttezza prima della pubblicazione.
La verifica deve consentire, per quanto possibile, di identificare senza ambiguità:
- l’autore o l’ente autore;
- il titolo;
- la data;
- il riferimento editoriale o istituzionale;
- gli estremi della pubblicazione;
- ogni ulteriore elemento necessario alla reperibilità della fonte.
La completezza formale della citazione non sostituisce la verifica dell’effettiva corrispondenza tra il riferimento bibliografico e la fonte citata.
3. MODELLI DI CITAZIONE
3.1. Normativa
La citazione normativa segue il modello:
Tipo di atto n. … del …, Titolo (ove presente), in G.U. Serie …, n. … del … .
L’indicazione della Gazzetta Ufficiale è obbligatoria per gli atti normativi statali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per gli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea si indica:
in G.U.U.E. … del …
Esempi:
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della c.d. “Riforma Cartabia” di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni in materia di giustizia riparativa, in G.U. Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022. (art. 10)
Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in G.U. Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018. (art. 1)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in G.U.U.E. L 119/1 del 4 maggio 2016.
Per gli atti per i quali non sia prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quali decreti ministeriali, circolari, delibere e leggi regionali, deve essere indicata la relativa sede ufficiale di pubblicazione, ove esistente.
Per gli atti regionali deve essere indicato, ove pertinente, il Bollettino ufficiale regionale.
In mancanza di una pubblicazione ufficiale, deve essere indicato il sito istituzionale di riferimento.
Esempio:
D.m. Salute 2 aprile 2015, n. 70, Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, in G.U. Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2015.
3.2. Giurisprudenza
La citazione giurisprudenziale segue il modello:
Organo giudicante, [sez. … ,] [tipo di provvedimento] n. … del gg mese aaaa.
Il tipo di provvedimento – sentenza, ordinanza, decreto – è obbligatorio quando diverso dalla sentenza.
Per la Corte di cassazione devono essere sempre indicati la sezione e il carattere civile o penale della pronuncia.
Per i giudici di merito, dopo il numero e la data della pronuncia deve essere indicata, ove disponibile, la banca dati o la rivista di pubblicazione.
Esempi:
Cass. pen., Sez. V, sent. n. 9393 del 10 marzo 2020.
Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 25467 del 12 novembre 2020.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12345 del 9 maggio 2023.
Corte cost., sent. n. 195 del 27 ottobre 2023.
Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4820 del 9 luglio 2019.
T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, sent. n. 15727 del 2025.
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González.
Trib. Milano, Sez. civ., sent. n. 4554 del 4 giugno 2025.
Il codice ECLI, ove disponibile, può essere riportato in calce alla citazione, tra parentesi tonde.
3.3. Dottrina: libro
Il riferimento a una monografia segue il modello:
Cognome N., Titolo dell’opera, Editore, Luogo anno, p./pp.
Esempi:
Alpa G., La responsabilità medica, Pacini Giuridica, Pisa 2023, p. 145.
Iadecola A., Bona M., La responsabilità dei sanitari, Giuffrè, Milano 2020, pp. 67-89.
Zatti P., Manuale di diritto civile, Cedam, Padova 2024, p. 312.
3.4. Dottrina: capitolo di libro
Il riferimento a un capitolo o contributo contenuto in un volume segue il modello:
Cognome N., “Titolo del capitolo”, in Cognome N. (a cura di), Titolo del volume, Editore, Luogo anno, pp.
Esempi:
Amato G., “Consenso informato e relazione di cura”, in Cendon P. (a cura di), Trattato di biodiritto, vol. II, Giuffrè, Milano 2022, pp. 345-378.
Siciliano M., “Intelligenza artificiale e responsabilità sanitaria”, in Alpa G. (a cura di), Diritto e nuove tecnologie, Il Mulino, Bologna 2024, pp. 89-112.
3.5. Articolo su rivista scientifica
Il riferimento a un articolo scientifico segue il modello:
Cognome N., “Titolo dell’articolo”, Nome della rivista, anno, vol. (se presente), fasc. (se presente), pp. DOI: … (se disponibile).
Esempi:
Ubertazzi L.C., “L’intelligenza artificiale e il diritto d’autore”, AIDA, 2024, vol. XXXIII, pp. 3-32.
Gorgoni A., “La responsabilità medica dopo la legge Gelli-Bianco”, Danno e resp., 2018, fasc. 1, pp. 5-30.
Floridi L., “AI as Agency Without Intelligence: On ChatGPT and Large Language Models”, Philosophy & Technology, 2023, vol. 36, fasc. 1, pp. 1-7. DOI: 10.1007/s13347-023-00621-y.
3.6. Linee guida e raccomandazioni
Il riferimento a linee guida e raccomandazioni segue il modello:
Ente autore, Titolo, anno.
Esempi:
Istituto Superiore di Sanità, Linee guida per la gestione del rischio clinico, 2023.
Ministero della Salute, Raccomandazione n. 17: Raccomandazione per la prevenzione degli eventi sentinella, 2022.
AGENAS, Linee guida organizzative per l’integrazione ospedale-territorio, 2024.
3.7. Documento istituzionale
Il riferimento a un documento istituzionale segue il modello:
Ente autore, Titolo del documento, anno, [eventuale numero di protocollo o delibera].
Esempi:
Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento su ChatGPT del 20 aprile 2023, n. 112, 2023.
AGCM, Segnalazione al Governo sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, AS1930, 2025.
Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera sulle linee guida per l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario, 10 gennaio 2025.
3.8. Rapporto
Il riferimento a un rapporto segue il modello:
Ente autore, Titolo del rapporto, anno.
Esempi:
Ministero della Salute, Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero (SDO), 2024.
Corte dei conti, Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, 2023.
WHO, Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health, 2021.
3.9. Pagina web
Il riferimento a una pagina web segue il modello:
Autore o Ente, “Titolo della pagina”, Nome del sito (se diverso dall’ente), URL, ultimo accesso: gg mese aaaa.
Esempi:
Ministero della Giustizia, “Protocollo d’intesa per l’uso dell’IA nel processo penale”, giustizia.it, URL, ultimo accesso: 15 giugno 2026.
Corte europea dei diritti dell’uomo, “Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights”, echr.coe.int, URL, ultimo accesso: 3 marzo 2026.
Per le risorse web soggette a modifiche nel tempo, la data dell’ultimo accesso costituisce elemento essenziale ai fini della documentazione della fonte consultata.
4. RICHIAMI BIBLIOGRAFICI SUCCESSIVI
Quando una medesima opera è citata più volte mediante note a piè di pagina, possono essere utilizzate le seguenti convenzioni.
4.1. Citazione immediatamente consecutiva, stessa opera e stessa pagina
Ibidem.
4.2. Citazione immediatamente consecutiva, stessa opera e pagina diversa
Ivi, p. … .
4.3. Richiamo successivo non consecutivo
COGNOME N., Titolo dell’opera (o sua abbreviazione), cit., p. … .
4.4. Regola operativa
Le espressioni Ibidem e Ivi devono essere utilizzate esclusivamente quando la nota immediatamente precedente si riferisce alla medesima opera.
In caso di dubbio, e in particolare nei contributi destinati prevalentemente alla consultazione digitale, è preferibile utilizzare la forma abbreviata autore-titolo.
Tale soluzione è particolarmente opportuna nei contesti nei quali le note siano visualizzate mediante sistemi interattivi o popup, poiché consente al lettore di identificare la fonte senza dover ricostruire necessariamente la sequenza delle note precedenti.
5. COMMENTO A PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
I contributi che offrono un commento a una o più pronunce giurisprudenziali riportano, in epigrafe, dopo il titolo del contributo e prima dell’indicazione dell’autore, la dicitura:
Commento a [citazione giurisprudenziale completa secondo il modello di cui al § 3.2]
La citazione deve essere redatta secondo il modello previsto dal § 3.2 e deve consentire di identificare con precisione la pronuncia oggetto del commento.
Esempio:
Commento a Cass. pen., Sez. V, sent. n. 9393 del 10 marzo 2020
a cura di Alessio Barpi
6. ABBREVIAZIONI
Le abbreviazioni dei principali repertori e delle principali riviste giuridiche seguono le convenzioni comunemente accolte nella letteratura specialistica.
| Abbreviazione | Rivista / Repertorio |
| Foro it. | Il Foro italiano |
| Giur. it. | Giurisprudenza italiana |
| Danno e resp. | Danno e responsabilità |
| Corr. giur. | Corriere giuridico |
| Riv. dir. civ. | Rivista di diritto civile |
| Cass. pen. | Cassazione penale |
| Dir. fam. pers. | Il diritto di famiglia e delle persone |
| Resp. civ. prev. | Responsabilità civile e previdenza |
| Riv. it. med. leg. | Rivista italiana di medicina legale |
| BioLaw Journal | BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto |
In assenza di un’abbreviazione consolidata, il nome della rivista deve essere riportato per esteso in corsivo.
PARTE II – SISTEMA BIBLIOGRAFICO CON RICHIAMI NEL TESTO
7. AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONE DEL SISTEMA
Il sistema bibliografico disciplinato dalla presente Parte II si applica ai contributi che non adottano un apparato di note a piè di pagina.
Il sistema è finalizzato a consentire una documentazione delle fonti più sintetica e immediatamente integrata nel testo, mantenendo al contempo la possibilità per il lettore di individuare e verificare le fonti utilizzate mediante la sezione finale «Riferimenti bibliografici».
Il sistema può essere utilizzato, a titolo esemplificativo, per:
- contenuti divulgativi brevi;
- comunicazioni di redazione;
- recensioni;
- articoli di approfondimento;
- ulteriori tipologie di contributi privi di apparato di note a piè di pagina.
La scelta del sistema bibliografico non esclude l’obbligo di documentare adeguatamente le fonti utilizzate.
8. STRUTTURA DEI «RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI»
I riferimenti devono essere raccolti in una sezione finale intitolata: Riferimenti bibliografici
La sezione deve essere collocata al termine del contributo, dopo l’eventuale nota biografica dell’autore.
I riferimenti sono suddivisi nelle seguenti sottosezioni, riportate nell’ordine indicato e omesse quando non pertinenti:
- Normativa, in ordine cronologico;
- Giurisprudenza, in ordine cronologico;
- Dottrina, in ordine alfabetico per cognome dell’autore;
- Documenti istituzionali, linee guida, manuali scientifici e rapporti, in ordine alfabetico per ente autore;
- Sitografia, in ordine alfabetico.
La suddivisione per categorie consente di distinguere immediatamente le diverse tipologie di fonti e di rendere più agevole la consultazione dell’apparato documentale.
Per le fonti web resta fermo l’obbligo di indicare la data dell’ultimo accesso secondo il modello previsto dal § 3.9.
9. MODELLI DI CITAZIONE BIBLIOGRAFICA
I modelli di citazione bibliografica seguono, per ciascuna tipologia di fonte, quelli previsti dal § 3 della Parte I.
Nel sistema bibliografico si applicano tuttavia le seguenti regole specifiche:
a) l’indicazione della pagina (p./pp.) è riportata per le opere a stampa e per le altre fonti dotate di impaginazione stabile ed è omessa per le fonti prive di impaginazione fissa;
b) non si applicano le convenzioni di richiamo abbreviato proprie delle note a piè di pagina, quali Ibidem, Ivi e cit., poiché ciascuna fonte è identificata attraverso una voce bibliografica autonoma;
c) per la dottrina, l’anno di pubblicazione è indicato anche nel richiamo testuale a fianco del cognome dell’autore, secondo quanto previsto dal § 10;
d) la voce bibliografica finale deve essere sufficientemente completa da consentire al lettore di risalire alla fonte senza ambiguità.
10. RICHIAMI NEL TESTO
Quando il testo necessita di attribuire un’affermazione, un dato, una posizione dottrinale o un contenuto specifico a una fonte determinata, deve essere utilizzato un richiamo sintetico tra parentesi.
Il richiamo deve consentire al lettore di individuare senza ambiguità la corrispondente voce nella sezione finale «Riferimenti bibliografici».
10.1. Dottrina
Il richiamo segue il modello: (Cognome, anno)
Per una citazione testuale o per un riferimento puntuale: (Cognome, anno, p. …)
Esempio: (Alpa, 2023, p. 145).
10.2. Normativa
Per la normativa si utilizza la forma abbreviata dell’atto, secondo l’uso corrente.
Esempio: (art. 1, l. 219/2017).
10.3. Giurisprudenza
Per la giurisprudenza si utilizza la forma abbreviata della pronuncia.
Esempio: (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 9393/2020).
10.4. Documenti istituzionali, linee guida e rapporti
Il richiamo segue il modello: (Ente, anno)
Esempio: (Ministero della Salute, 2024).
10.5. Corrispondenza con la bibliografia
Ogni richiamo sintetico utilizzato nel testo deve trovare corrispondenza univoca in un’unica voce della bibliografia finale.
La voce bibliografica deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare e verificare la fonte.
Quando più fonti dello stesso autore sono pubblicate nel medesimo anno, devono essere utilizzati elementi distintivi ulteriori, secondo una modalità uniforme all’interno del contributo.
10.6. Citazioni testuali dirette
Le citazioni testuali dirette, quando presenti, devono recare l’indicazione puntuale della provenienza.
Per le opere dotate di impaginazione stabile, il riferimento deve comprendere la pagina nel corpo del testo.
Esempio: (Alpa, 2023, p. 145).
Il riferimento completo alla fonte deve essere riportato nella sezione finale «Riferimenti bibliografici».
11. ESEMPIO DI SEZIONE «RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI»
Normativa
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in G.U. Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in G.U.U.E. L 119/1 del 4 maggio 2016.
Giurisprudenza
- Cass. pen., Sez. V, sent. n. 9393 del 10 marzo 2020.
- Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González.
Dottrina
- Alpa G., La responsabilità medica, Pacini Giuridica, Pisa 2023.
- Floridi L., “AI as Agency Without Intelligence: On ChatGPT and Large Language Models”, Philosophy & Technology, 2023, vol. 36, fasc. 1, pp. 1-7. DOI: 10.1007/s13347-023-00621-y.
Documenti istituzionali, linee guida e rapporti
- Istituto Superiore di Sanità, Linee guida per la gestione del rischio clinico, 2023.
- Ministero della Salute, Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero (SDO), 2024.
Sitografia
- Ministero della Giustizia, “Protocollo d’intesa per l’uso dell’IA nel processo penale”, giustizia.it, URL, ultimo accesso: 15 giugno 2026.
12. PRINCIPIO GENERALE DI VERIFICABILITÀ
Indipendentemente dalla configurazione dell’apparato di citazione adottata, ogni fonte utilizzata nel contributo deve essere identificabile e verificabile dal lettore.
La citazione deve essere redatta in modo completo, coerente e conforme al presente standard, tenendo conto della tipologia della fonte e del sistema di citazione applicabile.
La finalità dell’apparato di citazione non è esclusivamente formale. La citazione costituisce parte integrante dell’affidabilità documentale del contributo e deve pertanto consentire al lettore di comprendere quale fonte sia stata utilizzata, quale contenuto le sia attribuito e come la fonte possa essere reperita.
L’autore è responsabile della corretta individuazione delle fonti utilizzate e della completezza dei relativi riferimenti, ferma restando l’attività di verifica editoriale svolta dalla redazione secondo le procedure interne di DirittoInCorsia.it.
Qualora una fonte non sia sufficientemente identificabile o verificabile, la redazione può richiedere all’autore l’integrazione o la correzione del relativo riferimento prima della pubblicazione.
13. DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO
Il presente standard editoriale, nella sua interezza, trova applicazione per i contributi pubblicati su DirittoInCorsia.it secondo il regime temporale previsto dal presente articolo.
Le disposizioni già applicabili anteriormente all’entrata in vigore dell’edizione n. 5 restano applicabili ai contributi pubblicati durante il relativo periodo di vigenza.
Le disposizioni introdotte o modificate con l’edizione n. 5 si applicano ai contributi pubblicati a decorrere dal 03 settembre 2026.
I contributi pubblicati anteriormente al 03 settembre 2026 conservano il sistema di citazione originariamente adottato e non sono soggetti ad aggiornamento retroattivo.
L’adeguamento di un contributo anteriormente pubblicato può essere effettuato su richiesta dell’autore oppure qualora la redazione ritenga necessario intervenire sull’apparato documentale per esigenze di verifica, aggiornamento o coerenza editoriale.
L’eventuale adeguamento deve essere effettuato nel rispetto della struttura e delle regole previste dal presente standard.
Ultimo aggiornamento: 03 settembre 2026
Edizione n. 5 – Decorrenza: 03 settembre 2026
DOWNLOAD PDF