Commento a Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 9393 del 10 marzo 2020
a cura di Alessio Barpi[1]
Abstract – Italiano
La Quinta Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 9393 del 2020, interviene su un nodo controverso del diritto penale sanitario: la qualifica soggettiva dell’infermiere operante in strutture private accreditate e la natura giuridica della cartella infermieristica. Due infermieri vengono condannati per falso ideologico e materiale in atto pubblico (artt. 476 e 479 c.p.) per aver annotato falsamente dati assistenziali nelle schede infermieristiche. La difesa contesta la natura pubblicistica della funzione, invocando la qualifica di esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) o, al più, il falso in scrittura privata (art. 485 c.p., depenalizzato). La Corte respinge il ricorso e afferma tre principi: l’infermiere è incaricato di pubblico servizio in ragione delle finalità costituzionalmente rilevanti dell’attività sanitaria (art. 32 Cost.), anche in strutture private accreditate; la cartella infermieristica è atto pubblico munito di fede privilegiata in quanto parte della cartella clinica; le false annotazioni integrano i reati di cui agli artt. 476 e 479 c.p., salvo che l’attività sia estranea al rapporto diretto con il malato e alle attribuzioni d’ufficio. Il contributo analizza la motivazione, i principi di diritto e le ricadute pratiche per la professione sanitaria e per la difesa penale.
Abstract – English
With judgment No. 9393 of 2020, the Fifth Criminal Section of the Italian Court of Cassation addresses a debated issue in healthcare criminal law: the legal status of nurses working in private accredited facilities and the nature of nursing records. Two nurses were convicted of material and ideological forgery of public documents (Articles 476 and 479 of the Italian Criminal Code) for falsely recording patient care data in nursing charts. The defence challenged the public nature of their function, arguing that they should be classified as persons exercising a service of public necessity (Article 481 of the Criminal Code) or, at most, liable for forgery of private documents (Article 485, since decriminalised). The Court dismissed the appeal and laid down three principles: nurses qualify as persons charged with a public service by virtue of the constitutionally protected purpose of healthcare activity (Article 32 of the Italian Constitution), even when working in private accredited facilities; nursing records are public documents enjoying privileged evidentiary value as part of the medical record; false entries amount to the offences under Articles 476 and 479 of the Criminal Code, unless the activity falls outside the direct patient relationship and the scope of official duties. The article examines the Court’s reasoning, the legal principles established, and the practical implications for healthcare professionals and criminal defence.
Sommario: §1.) Il caso; §2.) La tesi difensiva: non siamo pubblici ufficiali; §3.) La decisione: la salute è un bene pubblico, anche in una clinica privata; §3.1.) La qualifica dell’infermiere: incaricato di pubblico servizio; §3.2.) La natura della cartella infermieristica: atto pubblico a tutti gli effetti; §3.3.) La distinzione tra falsi: art. 476-479 c.p. e art. 481 c.p.; §4.) I principi di diritto; §5.) Implicazioni pratiche; §6.) Conclusioni.
§1.) Il caso
Due infermieri in servizio presso una casa di cura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale vengono sorpresi ad annotare falsamente, nelle schede infermieristiche di alcuni pazienti, dati relativi alla diuresi e alle verifiche posturali. Non solo: su quelle stesse schede uno dei due appone la firma del collega, che in quel momento non era ancora in servizio.
La scoperta avviene quasi per caso. Un medico della struttura nota uno degli infermieri con le schede tra le mani, si insospettisce e controlla un paziente: la quantità di urine raccolte nella sacca non corrisponde a quanto annotato. C’è di più: sulla scheda risulta già registrato il dato della diuresi notturna, relativo a ore non ancora trascorse, e la firma è di un infermiere che non ha ancora preso servizio. È la prova plastica di una falsificazione a orologeria: i dati vengono scritti prima che i fatti si verifichino, e la firma altrui viene apposta per simulare una presenza che non c’è ancora stata.
Condannati in primo grado e in appello a nove mesi di reclusione per i reati di falso materiale e ideologico commesso da incaricato di pubblico servizio (artt. 476 e 479 c.p.), i due infermieri ricorrono in Cassazione. La Casa di Cura – costituitasi parte civile – ottiene la rifusione delle spese per 3.500 euro. Sul piano disciplinare, entrambi sono stati licenziati per giusta causa.
§2.) La tesi difensiva: non siamo pubblici ufficiali
Il cuore del ricorso è tutto nella qualifica soggettiva. I due infermieri sostengono che, operando in una struttura privata – per quanto accreditata – non possano essere considerati incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, le schede infermieristiche da loro compilate non avrebbero natura di atto pubblico, ma di semplici scritture private. Il reato contestato – il falso in atto pubblico – sarebbe quindi insussistente, e al più si potrebbe parlare del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), peraltro nel frattempo depenalizzato.
§3.) La decisione: la salute è un bene pubblico, anche in una clinica privata
La Quinta Sezione penale della Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, e lo fa con una motivazione che fissa alcuni principi destinati a pesare sulla responsabilità penale di chi opera nelle professioni sanitarie.
§3.1.) La qualifica dell’infermiere: incaricato di pubblico servizio
La Corte prende posizione netta: l’infermiere riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio in ragione dell’attività che svolge, perché quell’attività persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale. Il fondamento è l’art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. La legge n. 251 del 2000, che disciplina la professione infermieristica, conferma questa lettura: l’attività dell’infermiere è diretta alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Il punto più rilevante è un altro: questa qualifica pubblicistica non viene meno quando l’attività sanitaria è svolta in strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Non conta la natura giuridica del datore di lavoro, né il fatto che il rapporto sia regolato dal codice civile. Ciò che conta è la rilevanza pubblica dell’attività, determinata dalle oggettive finalità di tutela e dal rapporto diretto e personale dell’infermiere con il malato.
Nel momento in cui redige la cartella infermieristica, l’infermiere esercita un’attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale.
§3.2.) La natura della cartella infermieristica: atto pubblico a tutti gli effetti
La cartella infermieristica e le schede che la compongono costituiscono parte integrante della cartella clinica. Contengono la registrazione dei dati, dei rilievi effettuati, delle informazioni raccolte, e concorrono ad assicurare il piano di assistenza personalizzato del paziente. Al momento dell’archiviazione, vanno a completare la documentazione sanitaria.
In quanto parte integrante della cartella clinica, ne condividono la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, con riferimento sia alla provenienza del documento, sia ai fatti che il suo autore attesta come avvenuti in sua presenza (la Corte richiama il precedente di Sez. 5, n. 31858 del 2009).
§3.3.) La distinzione tra falsi: art. 476-479 c.p. e art. 481 c.p.
La sentenza traccia un confine importante. Quando l’infermiere compila la cartella infermieristica nell’ambito del rapporto diretto e personale con il malato, agisce come incaricato di pubblico servizio e le false attestazioni integrano i reati di cui agli artt. 476 e 479 c.p. (falso materiale e ideologico in atto pubblico).
L’art. 481 c.p. – che punisce la falsità in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità – si applica solo in via residuale: quando l’attività dell’infermiere risulta estranea alle attribuzioni di ufficio e al particolare rapporto con il malato, perché compiuta nell’esercizio della professione sanitaria in senso stretto e al di fuori del rapporto assistenziale diretto.
Quanto all’art. 485 c.p. (falso in scrittura privata), invocato dalla difesa, è proprio la natura pubblicistica della funzione e del documento a escluderne in radice l’applicabilità.
§4.) I principi di diritto
Dalla motivazione si ricavano tre affermazioni che costituiscono altrettanti principi di diritto:
- La qualifica di incaricato di pubblico servizio dell’infermiere discende dalla natura costituzionalmente rilevante dell’attività sanitaria (art. 32 Cost.) e non è esclusa dal fatto che l’attività si svolga in una struttura privata, purché accreditata con il SSN, né dalla natura privatistica del rapporto di lavoro.
- La cartella infermieristica e le schede che la compongono sono atto pubblico munito di fede privilegiata, in quanto parte integrante della cartella clinica, con riferimento alla provenienza e ai fatti attestati come avvenuti in presenza dell’autore.
- Le false attestazioni apposte dall’infermiere integrano i reati di cui agli artt. 476 e 479 c.p.; solo quando l’attività sia estranea al rapporto diretto con il malato e alle attribuzioni d’ufficio si applica la meno grave fattispecie di cui all’art. 481 c.p. (esercenti un servizio di pubblica necessità).
§5.) Implicazioni pratiche
La sentenza ha ricadute concrete per tutti i professionisti sanitari che operano in strutture private accreditate – case di cura, residenze sanitarie assistenziali, cliniche convenzionate – e non solo per gli infermieri. Il principio è estensibile a ogni figura professionale sanitaria la cui attività sia rivolta alla tutela della salute in regime di accreditamento con il SSN.
Tre aspetti meritano attenzione nella pratica forense:
Sul piano difensivo, la sentenza restringe lo spazio per contestare la qualifica soggettiva facendo leva sulla natura privata della struttura. La linea di difesa percorribile è semmai quella di dimostrare che l’atto contestato sia stato compiuto al di fuori del rapporto diretto con il malato, in un contesto di mera professione sanitaria, per rientrare nella meno grave ipotesi dell’art. 481 c.p.
Sul piano della compliance, le strutture sanitarie private accreditate dovrebbero formare il personale sulla natura pubblicistica della documentazione clinica e sulle conseguenze penali delle falsificazioni, anche apparentemente marginali come l’annotazione di dati assistenziali di routine.
Sul piano risarcitorio, la sentenza conferma la legittimazione della struttura sanitaria a costituirsi parte civile – come avvenuto nel caso di specie, in cui la Casa di Cura ha ottenuto la rifusione delle spese per 3.500 euro – aprendo a scenari di responsabilità anche sul versante civilistico oltre che disciplinare (i due infermieri erano stati licenziati per giusta causa).
§6.) Conclusioni
La sentenza n. 9393 del 2020 della Quinta Sezione penale della Cassazione mette ordine in una zona grigia del diritto penale sanitario: il confine tra pubblico e privato nella responsabilità per falso documentale. Lo fa con una motivazione lineare, ancorata all’art. 32 della Costituzione e alla funzione sociale della professione sanitaria, che difficilmente potrà essere aggirata in futuro invocando la natura formalmente privatistica della struttura in cui si opera.
Il messaggio è chiaro: chi attribuisce alla cartella infermieristica – e per estensione a ogni documento della cartella clinica – il valore di una mera scrittura interna, sbaglia. Quelle carte sono atti pubblici. E chi le falsifica risponde come un incaricato di pubblico servizio, anche se il suo datore di lavoro è una società per azioni.
[1] Contributo realizzato da Alessio Barpi, Dottore in Giurisprudenza (LMG/01) e in Servizi Legali all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione – S.L.I.P.A. (L-14).



