ISSN 3103-8085 | Rivista online ad aggiornamento continuo di divulgazione giuridica, scientifica e sanitaria fondata il 04/11/2025 - Online dal 01/01/2026

Rivista fondata e curata dallo StudioBarpi.it - Dott. Alessio Barpi. La rivista è esente dagli obblighi di registrazione ai sensi dell'art. 3-bis D.L. 63/2012 (conv. L. 103/2012)

Luogo di pubblicazione: Strada Pietrafraccia, 10 int. 3 - CAP 16019 Ronco Scrivia (GE)

ISSN 3103-8085

Il crimine dal colletto immacolato: viaggio nel volto invisibile della criminalità economica

APPROFONDIMENTI

a cura di Alessio Barpi[1]

Abstract – Italiano

 Il White Collar Crime, ovvero l’insieme dei reati economico-finanziari commessi da soggetti di elevato status sociale nell’esercizio della propria attività professionale, rappresenta una delle forme di criminalità più insidiose e meno visibili del nostro tempo. Privo di violenza fisica ma capace di generare danni economici e sociali di portata enorme, il fenomeno comprende condotte quali la frode contabile, la corruzione, l’insider trading, il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale e i reati societari. L’articolo ne ricostruisce la definizione a partire dagli studi pionieristici del sociologo Edwin H. Sutherland, ne chiarisce la differenza rispetto al Corporate Crime — richiamando casi emblematici come Enron, Parmalat e il Dieselgate Volkswagen — e ne analizza la percezione sociale e mediatica, spesso segnata da un’indulgenza che alimenta una diffusa sensazione di impunità.

Abstract – English

White Collar Crime — the set of economic and financial offences committed by individuals of high social status in the course of their professional activity — is one of the most insidious and least visible forms of criminality in contemporary society. Although it involves no physical violence, it can cause economic and social damage on an enormous scale. This article traces the concept back to the pioneering studies of sociologist Edwin H. Sutherland, clarifies its distinction from Corporate Crime — drawing on emblematic cases such as Enron, Parmalat and the Volkswagen “Dieselgate” scandal — and examines the offence categories most frequently involved, from accounting fraud to money laundering. It also explores the social and media perception of these crimes, often marked by an indulgence that fuels a widespread sense of de facto impunity.


Sommario: §1.) Il crimine che non lascia impronte: cos’è il White Collar Crime; §2.) White Collar Crime o Corporate Crime? Una distinzione che conta più di quanto sembri; §3.) Le forme del reato: dalla frode contabile al riciclaggio di denaro; §4.) Perché la società — e i media — guardano altrove; §5.) Una questione di fiducia, prima ancora che di diritto.


§1.) Il crimine che non lascia impronte: cos’è il White Collar Crime

Il termine White Collar Crime — letteralmente “il reato dei colletti bianchi” — descrive i crimini commessi da persone che occupano posizioni di potere e autorità all’interno di contesti aziendali o istituzionali. Non c’è violenza fisica, in questi reati. C’è, piuttosto, manipolazione economica, frode finanziaria, abuso della fiducia altrui, sempre finalizzati a un vantaggio economico illecito.

A coniare la definizione, negli anni ’40 del secolo scorso, fu il sociologo statunitense Edwin H. Sutherland, che descrisse questi crimini come commessi da “persone rispettabili, di alto status sociale, nel corso della loro occupazione“. Una definizione[2] che, all’epoca, fu quasi rivoluzionaria: fino ad allora, l’idea di “criminalità” si era concentrata quasi esclusivamente sui reati violenti o su chi proveniva dalle fasce sociali più deboli. Sutherland spostò per primo lo sguardo verso l’alto, dentro gli uffici direzionali e i consigli di amministrazione.

Ciò che rende questi reati particolarmente insidiosi è la loro sofisticazione. Dietro un White Collar Crime ci sono spesso operazioni finanziarie complesse, contabilità falsificate ad arte, informazioni manipolate con competenza tecnica. Chi li commette, in genere, possiede conoscenze avanzate e un accesso privilegiato a dati e processi che restano fuori dalla portata dei controlli ordinari — e proprio per questo riesce ad agire indisturbato, a volte per anni. Il prestigio sociale di chi ricopre ruoli apicali gioca a suo favore: più la posizione è autorevole, meno viene messa in discussione[3].

Gli scandali di Enron e Parmalat restano, ancora oggi, i casi-scuola di questo fenomeno[4]. In entrambi i casi, la manipolazione dei bilanci aziendali — condotta per anni con perizia tecnica — ha portato al collasso economico di colossi ritenuti solidissimi, bruciando decine di migliaia di posti di lavoro e incrinando la fiducia collettiva nei mercati finanziari e negli organi di vigilanza. Enron, in particolare, resta l’esempio più citato: una delle più grandi società americane crollata nel giro di poche settimane, quando le sue frodi contabili, capaci di nascondere per anni perdite miliardarie, sono infine venute a galla.

C’è poi un altro elemento che accompagna sistematicamente questi reati: la percezione — spesso fondata — di una certa impunità. Le indagini finanziarie sono complesse, richiedono competenze specialistiche, tempi lunghi; le sanzioni, quando arrivano, appaiono spesso sproporzionate per difetto rispetto alla gravità del danno collettivo causato[5]. È una discrepanza che alimenta da decenni il dibattito sulla reale capacità del sistema giudiziario di stare al passo con la sofisticazione dei reati economico-finanziari[6].

§2.) White Collar Crime o Corporate Crime? Una distinzione che conta più di quanto sembri

Nel linguaggio comune, “White Collar Crime” e “Corporate Crime” vengono spesso usati come sinonimi. Non lo sono[7], e la differenza non è affatto un dettaglio tecnico da manuale universitario: cambia la logica delle indagini, la platea dei responsabili e persino il tipo di sanzione applicabile.

Il White Collar Crime riguarda condotte realizzate da singoli individui — dirigenti, amministratori, dipendenti — che abusano della propria posizione di fiducia per ottenere un vantaggio personale. Il dirigente che gonfia artificialmente i profitti aziendali per intascare un bonus più alto agisce, esattamente, in questo perimetro: la vittima è l’azienda (o il mercato), ma il beneficiario è lui.

Il Corporate Crime, al contrario, descrive i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa nel suo complesso, non del singolo. L’esempio più noto, a livello globale, resta lo scandalo Volkswagen delle emissioni truccate — il cosiddetto Dieselgate[8] — in cui l’azienda ha manipolato sistematicamente i dati sulle emissioni inquinanti dei propri veicoli per aggirare i limiti normativi e guadagnare competitività sul mercato. Qui il vantaggio, a differenza del caso precedente, ricadeva sull’organizzazione, non su un singolo dirigente.

Questa distinzione ha conseguenze giuridiche concrete. Il White Collar Crime tende a produrre responsabilità individuali[9]; il Corporate Crime può invece estendere la responsabilità all’intera azienda[10], con sanzioni amministrative e pecuniarie che colpiscono l’ente in quanto tale. In Italia, questo secondo profilo trova la sua cornice normativa nel D.Lgs. 231/2001, che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti: le imprese sono chiamate ad adottare modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati da parte di dirigenti o dipendenti, pena l’esposizione a sanzioni severe. È una delle leve normative più importanti per promuovere, dall’interno delle aziende, una vera cultura della compliance.

In sintesi: tutti i White Collar Crimes possono rientrare, in senso lato, nel più ampio perimetro del Corporate Crime, ma non è vero il contrario. Il Corporate Crime comprende infatti un ventaglio di illeciti molto più ampio — dalle violazioni ambientali alle inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro — che non sempre coincidono con le condotte tipiche dei “colletti bianchi“.

§3.) Le forme del reato: dalla frode contabile al riciclaggio di denaro

Sotto l’etichetta White Collar Crime si raccoglie, in realtà, uno spettro molto ampio di condotte illecite. Le principali sono sei.

  1. Frode contabile. La manipolazione deliberata dei dati finanziari di un’azienda, con l’obiettivo di ingannare investitori, autorità di controllo o pubblico. È la condotta che ha reso celebre il caso Enron, dove la contabilità truccata ha nascosto per anni perdite enormi, mascherandole da profitti.
  2. Corruzione. Si verifica quando chi detiene una posizione di potere accetta — o offre — tangenti per orientare decisioni aziendali o pubbliche. È un fenomeno che assume spesso dimensione internazionale: negli Stati Uniti viene disciplinato dal Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), mentre in Italia lo strumento principale di prevenzione resta, ancora una volta, il D.Lgs. 231/2001.
  3. Insider trading. L’utilizzo di informazioni riservate — non ancora note al mercato — per ottenere un vantaggio economico nella compravendita di azioni o altri strumenti finanziari. Oltre a costituire reato, mina alla radice il principio di equità e trasparenza su cui si regge la fiducia nei mercati finanziari.
  4. Riciclaggio di denaro. Il processo attraverso cui capitali di provenienza illecita vengono reimmessi nel circuito legale, mascherandone l’origine. In Italia, l’introduzione del reato di autoriciclaggio nel 2014 ha rappresentato una svolta significativa, ampliando la possibilità di perseguire penalmente anche chi reinveste, in prima persona, i proventi dei propri reati.
  5. Evasione fiscale. L’omissione, totale o parziale, del pagamento delle imposte dovute. Un fenomeno che, nella sua declinazione più sofisticata, assume dimensione globale attraverso società offshore, paradisi fiscali e schemi di transfer pricing pensati per ridurre l’imposizione fiscale su scala internazionale.
  6. Reati societari. Falsificazione dei bilanci, formazione fittizia del capitale sociale, bancarotta fraudolenta: sono le condotte tipiche del diritto penale societario, richiamate anche dal D.Lgs. 231/2001 come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti — un ulteriore incentivo, per le imprese, a dotarsi di modelli organizzativi realmente efficaci.

Sei condotte diverse, accomunate da un tratto comune: l’assenza di violenza fisica non le rende meno pericolose. Al contrario, la loro capacità di erodere silenziosamente fiducia, risparmi e stabilità economica le rende, in molti casi, ancora più difficili da arginare rispetto ai reati “tradizionali”.

§4.) Perché la società — e i media — guardano altrove

C’è un paradosso al cuore del White Collar Crime: pur generando danni economici collettivi spesso superiori a quelli di molti reati violenti, viene percepito dall’opinione pubblica come meno grave. Le ragioni sono almeno quattro.

  1. L’assenza di violenza. Non essendoci un danno fisico diretto e immediato, questi reati vengono istintivamente percepiti come “meno gravi”, anche quando il danno economico complessivo è enorme e diffuso.
  2. Lo status di chi li commette. Gli autori occupano, quasi sempre, posizioni di prestigio sociale, professionale o economico. Questo genera una forma di indulgenza collettiva: il potere economico e politico di cui dispongono li fa apparire — a torto — meno “pericolosi” rispetto al criminale comune.
  3. Il ruolo dei media. I reati finanziari ricevono, in media, molta meno copertura rispetto ai reati violenti, e vengono raccontati con intensità solo quando le conseguenze diventano macroscopiche. Casi come Enron o la truffa Madoff hanno conquistato le prime pagine solo dopo che il danno era ormai conclamato e irreversibile.
  4. La difficoltà di ottenere condanne. La complessità delle indagini finanziarie e la difficoltà oggettiva nel dimostrare la responsabilità penale rendono spesso arduo arrivare a condanne esemplari, rafforzando — in un circolo che si autoalimenta — la percezione diffusa di impunità.

§5.) Una questione di fiducia, prima ancora che di diritto

Il White Collar Crime non è, in fondo, soltanto un problema di bilanci falsificati o di tangenti pagate nell’ombra. È, prima di tutto, un problema di fiducia: nelle istituzioni, nei mercati finanziari, nella tenuta stessa del sistema legale. Quando questa fiducia viene tradita — e la verità, prima o poi, emerge sempre — le conseguenze economiche possono essere devastanti, come dimostrano in modo plastico i casi di Enron e Parmalat.

Comprendere questo fenomeno significa, prima di tutto, riconoscerne la vera natura: non un reato “minore” perché privo di violenza fisica, ma una forma di criminalità sofisticata, capace di sfruttare le vulnerabilità del sistema economico e finanziario con una precisione chirurgica. Una criminalità che richiede — a chi la studia, a chi la contrasta e a chi ne scrive le regole — un approccio altrettanto rigoroso e aggiornato.


[1] Contributo realizzato da Alessio Barpi, Dottore in Giurisprudenza (LMG/01) e in Servizi Legali all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione – S.L.I.P.A.  (L-14).

[2] Sutherland E. H., White Collar Crime: The Uncut Version, Yale University Press, New Haven & London, 2009 – ISBN 9780300033182

[3] Gottschalk, P., Policing White-Collar Crime: Characteristics of White-Collar Criminals, Routledge, London, 2014 – ISBN 9780367868352; Holtfreter K., “Is occupational fraud “typical” white-collar crime? A comparison of individual and organizational characteristics”  in Journal of Criminal Justice, 2005, Volume 33, Issue 4, Pages 353-365, ISSN 0047-2352, https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2005.04.005; Buell S. W.  “Is the White-Collar Offender Privileged” in Duke Law Journal Volume 63, no. 4, January 2014, pp. 823-890, https://access.heinonline.com/HOL/P?h=hein.journals/duklr63&i=841.

[4] Civitillo R., “Il crac Parmalat” in Migliaccio G. Squilibri e crisi nelle determinazioni quantitative d’azienda (a cura di) FrancoAngeli, Milano, 2012.  pp. 137-146 – ISBN: 9788820414603

[5] Ambrosetti E. M. et al., Diritto penale dell’impresa, Zanichelli, Bologna, 2022 – ISBN 9788808599933; Ceresa G. M., Procedura penale delle società, Giappichelli, Torino, 2023 – ISBN 9791221104844

[6] Nadotti L. et al., Economia degli intermediari finanziari 4/ed con connect, McGraw-Hill, Milano, 2022 – ISBN  9788838654701; Marchi L., Paolini A., Introduzione all’economia aziendale – Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendali, Giappichelli, Torino, 2024 – ISBN 9791221109894; Frank R. H. et al, Microeconomia 9/Ed Con Connect E Ebook, McGraw-Hill, Milano, 2025 – ISBN 9788838612527

[7] Tomasic R., “From White Collar to Corporate Crime and Beyond: The Limits of Law and Theory“, in Chappell D., Wilson P. (a cura di), Issues in Australian Crime and Criminal Justice, LexisNexis Butterworths, Sydney 2005, pp. 252-267 – https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1433437; Green S. P., “The Concept of White Collar Crime in Law and Legal Theory” , Buffalo Criminal Law Review, 2004, vol. 8, fasc. 1, pp. 1-34 – https://doi.org/10.1525/nclr.2004.8.1.1; Minkes J., Minkes L., Corporate and White Collar Crime, SAGE Publications, Londra 2008 – ISBN 9781412934589

[8] Commissione europea – Direzione generale della Comunicazione., “Dieselgate” commission.europa.eu/ in https://commission.europa.eu/topics/consumers/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/dieselgate_it – Ultimo accesso: 26/07/2026

[9] Mongillo V., “Delega di funzioni e diritto penale dell’impresa nell’ottica dei principi e del sapere empirico-criminologico“, Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2005, vol. XVIII, fasc. 1-2, pp. 325-371 – ISSN 1121-1725; Mongillo V., “Il trasferimento di posizioni di garanzia nell’impresa tra diritto penale e processo“, Cassazione penale, 2005, fasc. 12, pp. 3976-4003 – ISSN 1125-856X

[10] Art. 40, comma 2, c.p.; D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in G.U. Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2001 (art. 5, comma 2); Mezzetti E., Diritto penale. Dottrina, casi e materiali, Zanichelli, Bologna, 2025 – ISBN 9788808299093; De Vero G., Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, Torino, 2024 ISBN 9791221106084; Picco D., “La responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza“, dirittobancario.it, https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/sites/default/files/allegati/picco_d._la_responsabilita_penale_dellorganismo_di_vigilanza_2011.pdf, ultimo accesso: 26/07/2026

Dott. Alessio Barpi

Dottore in Giurisprudenza (LMG/01) e in Servizi Legali all'Impresa e alla Pubblica Amministrazione (S.L.I.P.A., L-14). Fondatore e responsabile del progetto editoriale DirittoinCorsia.it, rivista online dedicata all'approfondimento dei temi del diritto, della sanità e dell'intelligenza artificiale. Attualmente iscritto al corso di laurea in Ingegneria Biomedica (L-8 R)

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