Commento a Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1166 del 20 gennaio 2026
a cura di Alessio Barpi[1]
Abstract – Italiano
L’ordinanza n. 1166 del 2026 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta il tema del valore probatorio della cartella clinica nel giudizio di responsabilità sanitaria. La Corte, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, ribadisce che le annotazioni contenute nella cartella clinica non godono indistintamente di fede privilegiata ex artt. 2699-2700 c.c.: soltanto le attestazioni relative ad attività terapeutiche effettivamente svolte dal personale sanitario sono assistite da efficacia probatoria piena sino a querela di falso, mentre valutazioni, diagnosi e manifestazioni di scienza o di opinione ne sono del tutto sguarnite. La pronuncia offre l’occasione per un inquadramento sistematico del riparto dell’onere probatorio nella responsabilità sanitaria ex lege n. 24/2017, con particolare riguardo alla prova del nesso causale e dei fatti impeditivi.
Abstract – English
Ordinance No. 1166 of 2026 of the Third Civil Section of the Italian Court of Cassation addresses the evidentiary weight of clinical records in medical liability proceedings. Quashing and remanding the judgment of the Brescia Court of Appeal, the Court reaffirms that annotations in clinical records do not uniformly enjoy privileged evidentiary status under Articles 2699–2700 of the Italian Civil Code: only attestations concerning therapeutic activities actually performed by healthcare staff carry full evidentiary weight up to a formal plea of forgery (querela di falso), whereas assessments, diagnoses and expressions of medical opinion or judgment carry no such privilege. The ruling provides an opportunity for a systematic analysis of the allocation of the burden of proof in medical liability under Law No. 24/2017 (the so-called “Gelli-Bianco” law), with particular regard to proof of causation and of facts barring liability.
Sommario: §1.) La vicenda processuale e le questioni controverse; §2.) I motivi di ricorso; §3.) Il principio di diritto enunciato: la distinzione tra attività e valutazioni nella cartella clinica; §4.) L’analogia con il valore probatorio dei verbali di polizia; §5.) L’onere della prova nella responsabilità sanitaria dopo la legge n. 24/2017; §6.) I precedenti giurisprudenziali; §7.) Il quadro normativo di riferimento; §8.) Ricadute applicative e questioni aperte.
§1.) La vicenda processuale e le questioni controverse
Il caso sottoposto al vaglio della Terza Sezione Civile trae origine da un’azione risarcitoria promossa dal figlio di una paziente deceduta a causa di piaghe da decubito, in proprio e quale erede, nei confronti della struttura sanitaria (una ONLUS) presso la quale la madre era stata ricoverata. L’attore lamentava che le lesioni si fossero formate durante la degenza per condotta negligente dei sanitari e che da esse fosse derivato il decesso.
Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello di Brescia (sent. n. 899/2024) avevano rigettato la domanda. La ratio decidendi della sentenza di secondo grado poggiava su un unico passaggio: la cartella clinica – non essendo stata oggetto di querela di falso – provava che le lesioni da decubito preesistevano al ricovero, interrompendo così il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento lesivo.
L’attore aveva per contro prodotto sei atti pubblici formati da strutture sanitarie terze, attestanti l’assenza di qualsiasi lesione il giorno precedente e il giorno stesso del ricovero, e aveva richiesto prova testimoniale, mai ammessa.
La questione giuridica centrale – destinata a trascendere il caso concreto – attiene al valore probatorio delle annotazioni contenute nella cartella clinica e, segnatamente, alla distinzione tra fatti e valutazioni ai fini dell’applicazione del regime di cui agli artt. 2699-2700 c.c.
§2.) I motivi di ricorso
Il ricorrente articolava sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 25, 111 Cost. e 115 c.p.c., oltre al vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale attribuito efficacia probatoria decisiva a un documento formato dalla stessa parte resistente, obliterando la documentazione di terzi prodotta dall’attore.
Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2699, 2700, 2697 c.c. e 115 c.p.c.: la Corte d’Appello avrebbe riconosciuto fede privilegiata ai soli atti della struttura convenuta, negandola agli atti pubblici di strutture estranee al giudizio.
Con il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 2730, 2733, 2735 c.c. in tema di confessione, per non avere la Corte territoriale valorizzato elementi da cui desumere l’ammissione, da parte della struttura, dell’assenza di lesioni al momento del ricovero.
Con il quarto motivo censurava la violazione degli artt. 1176, 1218, 1228 c.c. e della legge n. 24/2017, in subordine degli artt. 2043, 2049 c.c., per l’illegittima negazione della tutela risarcitoria in materia di responsabilità sanitaria.
I primi quattro motivi – congiuntamente esaminati dalla Corte per ragioni di connessione – sono stati accolti, con assorbimento dei restanti (quinto motivo, relativo alla quantificazione del danno, e sesto motivo, concernente la regolazione delle spese ex art. 8, co. 4, legge n. 24/2017).
§3.) Il principio di diritto enunciato: la distinzione tra attività e valutazioni nella cartella clinica
Il nucleo della decisione risiede nell’enunciazione di un principio che, per quanto già presente nell’elaborazione giurisprudenziale della Corte, trova nella pronuncia in commento una formulazione di particolare nitore.
La Cassazione muove da una premessa di carattere generale: le attestazioni contenute nella cartella clinica – redatta da un’azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale – hanno natura di certificazione amministrativa e godono del regime probatorio differenziato proprio dell’atto pubblico ex artt. 2699 ss. c.c. Tuttavia, tale regime non si applica in modo uniforme a tutte le annotazioni ivi contenute. Occorre distinguere:
a) Le attestazioni delle attività svolte nel corso della terapia o dell’intervento – ad esempio, la somministrazione di un farmaco, l’esecuzione di un esame diagnostico, l’effettuazione di una manovra di mobilizzazione. Tali annotazioni descrivono fatti accaduti alla presenza del pubblico ufficiale che le redige o da questi direttamente compiuti e, in quanto tali, sono assistite da fede privilegiata: fanno piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.
b) Le valutazioni, le diagnosi e le manifestazioni di scienza o di opinione – quali l’annotazione «lesioni da decubito di livello 2» oggetto del giudizio. Tali contenuti non descrivono attività svolte, bensì esprimono un giudizio clinico, una qualificazione diagnostica o un apprezzamento tecnico del sanitario. In quanto manifestazioni di scienza e non attestazioni di fatti, sono del tutto privi di fede privilegiata.
Il corollario processuale è immediato: la parte che intenda contestare una valutazione diagnostica annotata in cartella clinica non ha l’onere di proporre querela di falso, potendo avvalersi di qualsiasi mezzo di prova – documentale, testimoniale, presuntivo – per dimostrarne l’infondatezza.
Nella specie, la Corte d’Appello di Brescia aveva testualmente affermato: «nel caso di specie la cartella clinica non ha formato oggetto di querela di falso sicché si deve ritenere provato che, al momento dell’ingresso nella struttura sanitaria, la paziente presentava già lesioni da decubito di livello 2». Tale affermazione, secondo la Cassazione, è errata in diritto: la qualificazione di una lesione come «da decubito» e la sua classificazione come «di livello 2» costituiscono una diagnosi, non la registrazione di un’attività terapeutica, e come tali non sono coperte da fede privilegiata. Il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto valutare liberamente tale annotazione, confrontandola con gli altri elementi probatori acquisiti al giudizio – segnatamente, gli atti pubblici di strutture terze e le istanze istruttorie dell’attore.
§4.) L’analogia con il valore probatorio dei verbali di polizia
A sostegno del principio enunciato, la Corte richiama – con operazione ermeneutica che rafforza la coerenza sistematica dell’argomentazione – l’orientamento consolidato in materia di valore probatorio dei verbali e dei rapporti formati dalla polizia di sicurezza.
Anche in quell’ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità distingue tra:
- le dichiarazioni delle parti e i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, che fanno piena prova fino a querela di falso; e
- le circostanze di fatto apprese da terzi o accertate in via derivata, per le quali il verbale gode di un’attendibilità intrinseca superabile con prova contraria specifica (cfr. i precedenti richiamati infra, §6).
L’analogia non è meramente illustrativa. In entrambi i casi – cartella clinica e verbale di polizia – il discrimen probatorio riposa sulla distinzione tra percezione diretta e rielaborazione valutativa. Il pubblico ufficiale che attesta un fatto caduto sotto la propria diretta percezione sensoriale produce un accertamento che l’ordinamento assiste con una presunzione di veridicità particolarmente robusta. Quando invece esprime una valutazione, formula un’ipotesi o trae un’inferenza, il suo contributo conoscitivo si colloca sul piano dell’opinione e non beneficia di alcuna protezione probatoria privilegiata.
§5.) L’onere della prova nella responsabilità sanitaria dopo la legge n. 24/2017
L’ordinanza in commento, pur non affrontando ex professo il tema del riparto dell’onere probatorio nella responsabilità sanitaria, vi interseca inevitabilmente per le implicazioni del principio enunciato.
Com’è noto, la legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco) ha ridefinito il regime della responsabilità civile in ambito sanitario, qualificando espressamente come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria ex artt. 1218 e 1228 c.c. e come extracontrattuale quella del singolo esercente la professione sanitaria ex art. 2043 c.c. (salva l’ipotesi di cui all’art. 7, co. 3, relativa all’azione diretta nei confronti del sanitario che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente).
Nel regime contrattuale, grava sul creditore-danneggiato l’onere di provare il titolo (il contratto o il contatto sociale qualificato), l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di una nuova patologia, e il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento lesivo, mentre spetta alla struttura debitrice provare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.
La pronuncia in esame si inserisce in questo schema con una ricaduta immediata: quando la struttura sanitaria oppone, quale fatto impeditivo, la preesistenza della patologia – e lo fa sulla base di un’annotazione diagnostica contenuta nella propria cartella clinica – tale annotazione, in quanto sguarnita di fede privilegiata, non è di per sé sufficiente a integrare la prova liberatoria. Il giudice di merito è tenuto a valutarla unitamente agli altri elementi istruttori, secondo il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c.
La decisione si pone così in linea con quell’orientamento – ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – che tende a evitare che l’onere probatorio del danneggiato venga aggravato surrettiziamente attraverso l’attribuzione di efficacia probatoria privilegiata a documenti formati unilateralmente dalla parte contro cui la pretesa è rivolta.
§6.) I precedenti giurisprudenziali
La Corte non introduce un principio inedito, ma – come essa stessa riconosce – consolida un orientamento già emerso nella propria giurisprudenza.
In particolare, la distinzione tra attività e valutazioni nella cartella clinica era stata affermata da:
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16737 del 17 giugno 2024, secondo cui la cartella clinica ha natura di certificazione amministrativa con fede privilegiata limitatamente alle indicazioni delle attività svolte nel corso della terapia o dell’intervento, mentre valutazioni, diagnosi e manifestazioni di scienza o di opinione ne sono del tutto prive;
Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. n. 27288 del 16 settembre 2022, di analogo tenore.
Sul versante dell’efficacia probatoria dei verbali di polizia, i precedenti richiamati sono:
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10376 del 17 aprile 2024: il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre le circostanze apprese da terzi o accertate in via derivata godono di attendibilità intrinseca superabile con prova contraria;
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29320 del 7 ottobre 2022: conforme;
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20025 del 6 ottobre 2016: conforme.
L’importanza dell’ordinanza n. 1166/2026 non risiede dunque nella novità del principio, quanto nella sua applicazione a un caso in cui l’errore del giudice di merito risultava particolarmente evidente: la Corte d’Appello aveva innalzato a prova legale un’annotazione diagnostica, di fatto invertendo l’onere della prova a danno del danneggiato e precludendo a quest’ultimo la possibilità di dimostrare, con i mezzi istruttori ritualmente richiesti, l’infondatezza dell’annotazione stessa.
§7.) Il quadro normativo di riferimento
La pronuncia mobilita un articolato quadro normativo, che può essere così ricostruito.
Sul piano del diritto sostanziale:
Artt. 2699–2700 c.c.: definizione ed efficacia probatoria dell’atto pubblico. L’art. 2699 definisce l’atto pubblico come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. L’art. 2700 stabilisce che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Art. 2697 c.c.: onere della prova. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti o l’estinzione o la modificazione del diritto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Artt. 1176, 1218, 1228 c.c.: disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni. L’art. 1176 impone al debitore la diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, per le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale. L’art. 1218 pone a carico del debitore l’onere di provare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’art. 1228 estende la responsabilità del debitore ai fatti dolosi o colposi degli ausiliari di cui si è avvalso nell’adempimento.
Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco): in particolare, l’art. 7, che definisce il regime di responsabilità della struttura sanitaria (co. 1: contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.) e dell’esercente la professione sanitaria (co. 3: extracontrattuale ex art. 2043 c.c., salva l’azione diretta nei confronti del professionista che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente); e l’art. 8, co. 4, in tema di regolazione delle spese di giudizio, richiamato dal sesto motivo di ricorso (poi assorbito).
Artt. 2043, 2049 c.c.: responsabilità extracontrattuale e responsabilità dei padroni e committenti, richiamati in subordine dal ricorrente.
Sul piano processuale:
Art. 115 c.p.c.: principio dispositivo e disponibilità delle prove.
Art. 116 c.p.c.: principio del libero convincimento del giudice.
Sul piano costituzionale:
Artt. 3, 24, 25, 32, 111 Cost.: principio di eguaglianza, diritto di difesa, principio di legalità, diritto alla salute, giusto processo.
§8.) Ricadute applicative e questioni aperte
La pronuncia in commento presenta ricadute applicative di immediata evidenza per gli operatori del diritto.
Per il difensore del danneggiato, l’ordinanza offre uno strumento tecnico di sicura utilità. In presenza di annotazioni diagnostiche contenute nella cartella clinica della struttura convenuta che appaiano contestabili, il difensore potrà:
(i) isolare analiticamente le annotazioni che esprimono valutazioni, diagnosi o opinioni, distinguendole dalle mere attestazioni di attività;
(ii) contestarle con ogni mezzo di prova – documenti di strutture terze, documentazione fotografica, prova testimoniale, presunzioni – senza l’onere della querela di falso;
(iii) invocare il principio affermato dalla Cassazione per contrastare eventuali eccezioni di parte avversa fondate sull’efficacia probatoria privilegiata di tali annotazioni.
Per il difensore della struttura sanitaria, l’ordinanza impone una revisione della strategia difensiva. La cartella clinica, da sola, non è sufficiente a fondare la prova di fatti impeditivi che riposino su valutazioni cliniche. Occorre integrarla con elementi probatori esterni: consulenze tecniche di parte, acquisizioni testimoniali, documentazione sanitaria di strutture terze.
Per il giudice di merito, la pronuncia fissa un vincolo ermeneutico chiaro: l’attribuzione di fede privilegiata a un documento formato dalla parte non può prescindere dalla natura del contenuto annotato. Il giudice è tenuto a sezionare il documento, distinguendo i fatti dalle opinioni, e a calibrare il vaglio probatorio su ciascuna annotazione in ragione della sua natura.
Sul piano sistematico, l’ordinanza solleva altresì una questione di più ampio respiro: la distinzione tra «attività» e «valutazione» nella cartella clinica, per quanto concettualmente nitida, può presentare zone grigie nella prassi applicativa. Si pensi, ad esempio, all’annotazione «paziente mobilizzato ogni due ore»: si tratta di un’attività (la mobilizzazione) o di una valutazione sintetica che presuppone un giudizio su ciò che integra «mobilizzazione»? L’interprete dovrà di volta in volta verificare se l’annotazione descriva un fatto percepito dal redattore o implichi un apprezzamento clinico, con tutte le incertezze che una simile operazione comporta.
Quel che è certo è che la Cassazione, con l’ordinanza n. 1166 del 2026, ha tracciato un confine netto. Starà alla giurisprudenza successiva – e alla dottrina – a presidiarlo.
[1] Contributo realizzato da Alessio Barpi, Dottore in Giurisprudenza (LMG/01) e in Servizi Legali all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione – S.L.I.P.A. (L-14)



