Abstract – Italiano
Il presente contributo analizza la convergenza normativa tra l’obbligo di istituzione di assetti organizzativi adeguati, introdotto dalla riforma dell’art. 2086 c.c. (D.Lgs. 14/2019), e i modelli organizzativi e gestionali previsti dal D.Lgs. 231/2001. L’indagine si focalizza sulla compliance integrata come strumento essenziale per la prevenzione dei reati societari e la salvaguardia della continuità aziendale. Attraverso l’analisi delle tecniche di risk assessment e dei criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti, si delinea un modello di governance proattivo volto alla tutela del patrimonio sociale e alla gestione tempestiva delle crisi.
Abstract – English
This paper explores the regulatory convergence between the duty to implement adequate organizational structures, as mandated by the reform of Article 2086 of the Italian Civil Code (Legislative Decree 14/2019), and the organizational and management models stipulated by Legislative Decree 231/2001. The study focuses on integrated compliance as a pivotal instrument for preventing corporate crimes and ensuring operational continuity. By examining risk assessment techniques and the criteria for attributing administrative liability to entities, the paper outlines a proactive governance model aimed at protecting corporate assets and ensuring timely crisis management.
Sommario: §1.) Introduzione: La Centralità della Compliance Aziendale; §2.) Il Modello Preventivo del D.Lgs. 231/2001; §2.1.) Requisiti per l’Imputazione di Responsabilità: Profili Oggettivi e Soggettivi; §3.) Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG): Uno Strumento di Difesa; §4.) L’Obbligo di Adeguatezza Organizzativa nell’Art. 2086 c.c.; §4.1.) Compliance Integrata: L’Interazione tra il D.Lgs. 231/2001 e l’Art. 2086 c.c.; §5.) Conclusioni: Verso una Cultura Aziendale Preventiva e Sostenibile.
§1.) Introduzione: La Centralità della Compliance Aziendale
L’attuale scenario normativo italiano, in recepimento delle direttive europee, ha delineato un quadro rigoroso volto a identificare e sanzionare specifici reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente societario. Al centro di tale architettura giuridica emerge il concetto di responsabilità penale dell’ente derivante da “colpa d’organizzazione”, ovvero dalla disorganizzazione o dall’insufficienza nell’adozione di modelli preventivi idonei. Tale responsabilità non è meramente simbolica, ma si estende concretamente sia al patrimonio dell’ente societario sia alla regolarità operativa dell’attività aziendale, ponendo la compliance al cuore della sopravvivenza stessa dell’impresa.
Il pilastro fondamentale di questo sistema è il Decreto Legislativo n. 231 del 2001[1], che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, l’ente è chiamato a rispondere per i reati commessi da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, oppure da chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso. La norma estende la punibilità anche alle condotte illecite poste in essere da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei vertici, qualora il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di controllo. In questo contesto, la compliance aziendale smette di essere un onere burocratico per trasformarsi in una strategia di gestione del rischio indispensabile per garantire la continuità operativa.
§2.) Il Modello Preventivo del D.Lgs. 231/2001
Il meccanismo punitivo del D.Lgs. 231/2001 si fonda sulla dimostrazione di una carenza organizzativa che ha permesso la commissione del reato. L’ente è considerato responsabile quando la condotta illecita è funzionale alla strategia aziendale o produce un beneficio, anche non immediato, per l’organizzazione. È compito dell’accusa provare la sussistenza di tali lacune preventive, ma è l’ente stesso a dover dimostrare l’adozione di un modello organizzativo idoneo per beneficiare dell’esimente prevista dalla norma.
§2.1.) Requisiti per l’Imputazione di Responsabilità: Profili Oggettivi e Soggettivi
L’imputazione[2] della responsabilità poggia su criteri oggettivi e soggettivi ben definiti. Sotto il profilo oggettivo, il reato deve essere consumato nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Mentre l’interesse riflette la spinta psicologica alla commissione dell’illecito, il vantaggio ne rappresenta il beneficio economico effettivo. Nei reati colposi, come gli infortuni sul lavoro o i reati ambientali, la giurisprudenza (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 38343/2014, caso Thyssenkrupp) ha precisato che l’interesse e il vantaggio si riferiscono alla condotta omissiva o alla violazione delle norme cautelari, finalizzate ad esempio al risparmio di costi sulla sicurezza, e non all’esito antigiuridico della fattispecie.
Sotto il profilo soggettivo, è necessario un legame significativo tra l’autore del reato e l’ente. Sono inclusi i vertici aziendali (amministratori di diritto o di fatto) e i soggetti subordinati. Per questi ultimi, la responsabilità dell’ente scatta nel momento in cui la condotta illecita derivi dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei vertici aziendali.
§3.) Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG): Uno Strumento di Difesa
L’art. 6 del D.Lgs. 231/01 introduce una clausola di esclusione della responsabilità: l’ente non risponde se prova di aver adottato e attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il MOG non deve essere un documento statico, ma un sistema vivente di misure atte a garantire che l’attività si svolga nel rispetto della legge, permettendo di scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.
§4.) L’Obbligo di Adeguatezza Organizzativa nell’Art. 2086 c.c.
La grande innovazione nel diritto societario è giunta con il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che ha modificato l’art. 2086 c.c.. Il secondo comma impone oggi all’imprenditore societario il dovere inderogabile di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Tale assetto ha una finalità prettamente preventiva: deve essere in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e consentire l’adozione immediata degli strumenti necessari per il recupero della continuità aziendale[3].
§4.1.) Compliance Integrata: L’Interazione tra il D.Lgs. 231/2001 e l’Art. 2086 c.c.
Il D.Lgs. 231/2001 e l’art. 2086 c.c. convergono in un’unica finalità: dotare l’ente di una struttura organizzativa proporzionata alla complessità della sua attività[4]. La sinergia tra queste norme risiede nelle tecniche di risk assessment e risk management. L’imprenditore è chiamato ad analizzare i rischi derivanti dal contesto aziendale, ridefinendo deleghe e processi decisionali per creare un assetto “inattaccabile”. Un MOG 231 efficace può e deve essere integrato con gli assetti previsti dal codice civile, creando una compliance integrata che tuteli l’ente sia dal rischio reato che dal rischio di insolvenza.
§5.) Conclusioni: Verso una Cultura Aziendale Preventiva e Sostenibile
L’integrazione delle normative delineate rappresenta un passaggio cruciale verso una governance basata sulla prevenzione e sulla responsabilità etica. L’adozione di assetti organizzativi adeguati non è più un’opzione, ma un obbligo che garantisce la solidità e la sostenibilità a lungo termine delle imprese. In questo processo, l’impegno del management deve essere costante, supportato da una formazione continua e dal ruolo cruciale dell’Organismo di Vigilanza (OdV). L’OdV, dotato di autonomi poteri di controllo, deve monitorare l’attuazione del modello e segnalare ogni anomalia per permettere miglioramenti tempestivi. In sintesi, la corretta implementazione di questi modelli rappresenta il fattore determinante per la prevenzione dei reati, la tutela del patrimonio e la salvaguardia della continuità aziendale in un mercato sempre più complesso.
[1] M.CERESA-GASTALDO, Procedura Penale delle Società, Torino, 2023, 5.
[2] M. MARTORANA, Responsabilità 231: criteri di imputazione oggettiva nella violazione di norme antinfortunistiche, Rivista Online IPSOA del 06.11.2023; M.CERESA-GASTALDO, Procedura Penale delle Società, Torino, 2023, 28. G. di GREGORIO, Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all’ente, Rivista Online DIRITTO.it del 28.08.2018; Tribunale Penale di Ravenna, del 24 maggio 2021 (Sent. n. 1056/2021)
[3] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del 2021; L. NOSELLOTTI, L. TOLOMEI, CORPORATE GOVERNANCE – L’adeguatezza degli assetti aziendali alla luce del Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.2, 2023, 283; V. De Sensi, Adeguati assetti e business judgment rule in Diritto della Crisi – Online; MONGILLO V., Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d. lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2011, 3: 69-100; PREVITALI, P. Modelli organizzativi e compliance aziendale. L’applicazione del D. Lgs. 231/2001 nelle imprese italiane. Giuffrè Editore, 2009.
[4] Alessio Barpi, “La riforma dell’art. 2086 c.c. e l’obbligo indiretto del D.lgs. 231/2001”, in Giuricivile.it , pubblicato su Internet all’indirizzo https://giuricivile.it, ISSN 2532-201X, 2024, 08.08.2024, pag. https://giuricivile.it/riforma-art-2086-obbligo-indiretto-231-2001/



