Abstract – Italiano
Il presente contributo analizza l’istituto della confisca, con particolare riferimento ai rapporti tra le misure ablatorie penali (e di prevenzione) e i diritti vantati dai terzi, sia in ambito di procedure esecutive individuali che di azioni societarie. Attraverso l’esame della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, l’articolo indaga la natura dell’acquisto a titolo originario da parte dello Stato e il consolidato principio della prevalenza delle esigenze pubblicistiche sulle ragioni del ceto creditorio. Viene inoltre approfondito il riparto di giurisdizione per la tutela del terzo di buona fede e le implicazioni processuali in caso di azioni di responsabilità sociale promosse dallo Stato in seguito alla confisca di partecipazioni societarie.
Abstract – English
This paper analyzes the institution of confiscation, with particular reference to the relationship between criminal (and preventive) ablative measures and the rights claimed by third parties, both in the context of individual execution procedures and corporate actions. Through an examination of the most recent case law from the Supreme Court and merits courts, the article investigates the nature of the State’s original acquisition and the consolidated principle of the prevalence of public interests over creditors’ claims. Furthermore, it explores the allocation of jurisdiction for the protection of third parties in good faith and the procedural implications in cases of corporate liability actions brought by the State following the confiscation of company shares.
Sommario: §1. Natura dogmatica della confisca: l’acquisto a titolo originario dello Stato; §2. Il conflitto tra confisca penale e procedure esecutive individuali: la prevalenza delle ragioni pubblicistiche; §2.1. L’applicazione analogica del Codice della crisi alle esecuzioni individuali; §3. La tutela del terzo e il riparto di giurisdizione: l’incidente di esecuzione; §4. Gli effetti della confisca sulle partecipazioni societarie: azioni di responsabilità e profili processuali; §5. Conclusioni.
§1. Natura dogmatica della confisca: l’acquisto a titolo originario dello Stato
L’inquadramento dogmatico della confisca è il presupposto fondamentale per dirimere i conflitti tra lo Stato e i terzi che vantano diritti sui beni attinti dalla misura. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, tanto civile quanto penale, ha chiarito che l’acquisto da parte dello Stato di un bene sottoposto a confisca avviene a titolo originario e non derivativo. Questo principio implica che l’acquisizione del bene al patrimonio statale comporta l’estinzione dei diritti reali minori o di garanzia preesistenti, recedendo l’impostazione “civilistica” che vorrebbe applicare le ordinarie regole sulla successione nei diritti e l’anteriorità delle trascrizioni. La confisca, dunque, si configura come un provvedimento autoritativo ablativo volto a recidere ogni legame tra il bene e il circuito criminale, o i proventi del reato, garantendo il soddisfacimento preminente dell’interesse pubblico[1].
§2. Il conflitto tra confisca penale e procedure esecutive individuali: la prevalenza delle ragioni pubblicistiche
Uno dei temi maggiormente dibattuti riguarda il conflitto temporale e sostanziale tra il pignoramento immobiliare (o altra procedura esecutiva) e la confisca. Costituisce principio generale dell’ordinamento che la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali operi anche se il creditore è assistito da garanzia reale sul bene. Di conseguenza, gli effetti della confisca penale, a prescindere dalla sua natura, prevalgono sui diritti dei terzi creditori del condannato, anche qualora i loro diritti reali di garanzia risultino iscritti anteriormente al vincolo penale. Vi è un unico limite intrinseco a tale prevalenza: la confisca non può travolgere il diritto del terzo se il trasferimento del bene pignorato in favore di un aggiudicatario è già intervenuto prima che la confisca stessa sia stata disposta. Il conflitto non si risolve, sul piano civilistico, in base alla mera anteriorità della trascrizione nei registri immobiliari, poiché è sufficiente che la confisca intervenga quando il bene risulti ancora di proprietà del condannato[2].
§2.1. L’applicazione analogica del Codice della crisi alle esecuzioni individuali
Tale preminenza ha trovato un’importante conferma anche nella giurisprudenza di merito. Affrontando il rapporto tra sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), confisca (art. 240 c.p.) e processo esecutivo, si è rilevato come il Codice della crisi d’impresa abbia sancito, nel settore delle procedure concorsuali, la prevalenza della misura reale penale. In virtù dell’art. 12 delle preleggi, tale principio può e deve essere predicato in via di applicazione analogica anche per le esecuzioni individuali, colmando una storica lacuna normativa in ragione dell’analogia della materia trattata. Ne consegue che, anche per i procedimenti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Codice della crisi, il processo esecutivo individuale colpito da confisca definitiva diviene improseguibile[3].
§3. La tutela del terzo e il riparto di giurisdizione: l’incidente di esecuzione
Se l’interesse pubblico è prevalente, l’ordinamento appresta comunque strumenti a tutela dei terzi di buona fede, regolando in modo rigoroso il riparto di giurisdizione. Un terzo estraneo al procedimento penale che vanti un diritto di proprietà sul bene confiscato (ad esempio, rivendicandone l’acquisto per intervenuta usucapione in data antecedente al sequestro o alla confisca) non può adire direttamente il giudice civile. Egli deve, in prima istanza, rivolgersi al giudice penale (della prevenzione o dell’esecuzione) nelle forme previste dal codice di rito. In tale sede, il terzo ha l’onere di far emergere e dimostrare compiutamente la propria buona fede. Solo all’esito di questa fase, ed esclusivamente in caso di successiva revoca del provvedimento ablatorio da parte del giudice penale, il terzo sarà legittimato a promuovere l’azione dinanzi al giudice civile per ottenere l’accertamento definitivo e con efficacia di giudicato del proprio diritto. Anche l’eventuale tutela dei creditori pignoranti che si vedano opposta la confisca deve essere attivata esclusivamente in sede penale, mediante lo strumento dell’incidente di esecuzione[4].
§4. Gli effetti della confisca sulle partecipazioni societarie: azioni di responsabilità e profili processuali
Ipotesi particolarmente complesse si verificano quando oggetto della confisca penale siano intere partecipazioni in una società (ad esempio, a responsabilità limitata) per reati legati alla criminalità organizzata. In tali casi, lo Stato diviene socio pubblico e, in tale veste, può incardinare un’azione sociale di responsabilità ex artt. 2476 e 2407 c.c. contro gli esponenti aziendali responsabili di mala gestio. Qualora i convenuti (amministratori o sindaci) intendano allegare una corresponsabilità dello stesso attore (lo Stato/il socio pubblico) per i danni cagionati, la loro iniziativa non si qualifica come “chiamata in causa di terzo” ex art. 106 c.p.c., in quanto il soggetto è già parte attrice nel giudizio. Essa costituisce, a tutti gli effetti, una domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c., comma 2, da proporsi a pena di decadenza nella comparsa di risposta. In tale contesto, la difesa in giudizio è regolarmente assunta dall’Avvocatura dello Stato, sia per sostenere l’azione sociale sia per difendere l’ente dalla domanda riconvenzionale[5].
Sotto il profilo strettamente giurisdizionale, la Suprema Corte ha altresì confermato che spetta al giudice ordinario la competenza a conoscere dell’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per condotte illecite di amministratori o dipendenti. La giurisdizione della Corte dei conti non è configurabile sulla base della sola partecipazione maggioritaria o totalitaria dell’ente pubblico, richiedendosi piuttosto un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare o un danno arrecato in via diretta allo Stato[6].
§5. Conclusioni
L’analisi delle recenti pronunce restituisce un quadro in cui l’istituto della confisca esprime la sua massima valenza ablatoria. L’ordinamento accorda alla misura penale una preminenza pressoché assoluta sulle procedure esecutive e sui diritti di garanzia preesistenti, fondata sull’acquisto a titolo originario in capo allo Stato. Tale assolutezza è bilanciata dall’esclusiva attribuzione al giudice penale del sindacato sulla tutela dei terzi: l’incidente di esecuzione diviene così l’alveo processuale necessitato per l’accertamento della buona fede, ergendosi a barriera contro l’elusione delle garanzie pubblicistiche mediante fittizie controversie civili.
[1] “Va enunciato il seguente principio di diritto: in caso di azione sociale di responsabilità proposta, ai sensi degli artt. 2476 e 2407, cui rinvia l’art. 2477 c.c., comma 4, dal socio pubblico, a seguito della confisca in sede penale delle partecipazioni in una società a responsabilità limitata per reati di criminalità organizzata, la “chiamata in giudizio” della stessa parte attrice, operata dagli esponenti aziendali convenuti in giudizio, che ne alleghino la corresponsabilità per i danni cagionati alla società, non rientra nella fattispecie dell’art. 106 c.p.c., ma costituisce una domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 2, da proporre, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta; di conseguenza, ove sia stata impropriamente autorizzata, o spontaneamente operata, una simile chiamata in causa della stessa parte attrice, la difesa in giudizio è pianamente espletata a mezzo della costituita Avvocatura dello Stato, sia a sostegno dell’azione di responsabilità sociale proposta dal socio pubblico, sia quale difesa contro l’avversa domanda riconvenzionale, non assumendo nessun rilievo l’assunta “dichiarazione di contumacia” della parte attrice, presente nel processo sin dal suo inizio” – Massima della Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.1.2022, n. 191 pubblicata in: Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile, ISSN 2281-8693. Pubblicazione del 28.3.2022 in La Nuova Procedura Civile, 1, 2022
[2] “Non può ritenersi fondata la tesi secondo cui la confisca (facoltativa) disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., in sede penale, laddove non preceduta da sequestro ad essa strumentale trascritto anteriormente al pignoramento, prevale agli effetti civili su quest’ultimo solo laddove venga a sua volta trascritta prima della trascrizione del pignoramento. Va difatti confermato che la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell’ordinamento. Costituendo principio generale dell’ordinamento – quello per cui gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratta di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell’intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca stessa – è inevitabile ritenere che la confisca penale intervenuta (e divenuta addirittura definitiva) anteriormente al pignoramento prevale senz’altro su quest’ultimo, sul piano civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale. In altri termini, l’eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all’anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato (o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata, secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni in tema di confisca di prevenzione); il suddetto conflitto, ai fini della tutela dei diritti dei terzi creditori, può essere risolto invece sul piano penalistico, in sede di incidente di esecuzione della misura. NDR: sull’affermazione del principio generale dell’ordinamento relativo alla prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, si veda Cass. civ. n. 22814 del 07/10/2013” – Massima della Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.11.2018, n. 30990 pubblicata in: Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile, ISSN 2281-8693. Pubblicazione del 16.1.2019 La Nuova Procedura Civile, 1, 2019
[3] “Posto che in merito al rapporto tra sequestro di cui all’art. 321 c.p.p. e confisca ex art. 240 c.p. da un lato, e processo esecutivo dall’altro, il Codice della crisi ha affermato, nel settore delle procedure concorsuali, la prevalenza della misure reale penale, si ritiene che in base all’art. 12 delle preleggi sia possibile predicare l’applicazione analogica della relativa normativa anche nel caso di esecuzioni individuali, attese la lacuna normativa e l’analogia della materia; ciò considerato, si ritiene di prestare adesione all’orientamento secondo il quale anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore del codice della crisi vada applicato il principio della prevalenza della misura reale rispetto alla procedura esecutiva individuale” – Massima del Tribunale di Mantova, provvedimento del 8.5.2024 pubblicata in: Pubblicazione del 19.6.2024 La Nuova Procedura Civile, 2, 2024 www.lanuovaproceduracivile.com ANNO XII
[4] “Deve affermarsi il seguente principio di diritto: un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex L. n. 575 del 1965 e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente alla confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice della prevenzione o dell’esecuzione e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto” – Massima della Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 27.6.2024, n. 17813 pubblicata in: Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile, ISSN 2281-8693. Pubblicazione del 3.9.2024, La Nuova Procedura Civile, 2, 2024, www.lanuovaproceduracivile.com, ANNO XII
[5] Cfr. “Va enunciato il seguente principio di diritto: in caso di azione sociale di responsabilità proposta, ai sensi degli artt. 2476 e 2407, cui rinvia l’art. 2477 c.c., comma 4, dal socio pubblico, a seguito della confisca in sede penale delle partecipazioni in una società a responsabilità limitata per reati di criminalità organizzata, la “chiamata in giudizio” della stessa parte attrice, operata dagli esponenti aziendali convenuti in giudizio, che ne alleghino la corresponsabilità per i danni cagionati alla società, non rientra nella fattispecie dell’art. 106 c.p.c., ma costituisce una domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 2, da proporre, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta; di conseguenza, ove sia stata impropriamente autorizzata, o spontaneamente operata, una simile chiamata in causa della stessa parte attrice, la difesa in giudizio è pianamente espletata a mezzo della costituita Avvocatura dello Stato, sia a sostegno dell’azione di responsabilità sociale proposta dal socio pubblico, sia quale difesa contro l’avversa domanda riconvenzionale, non assumendo nessun rilievo l’assunta “dichiarazione di contumacia” della parte attrice, presente nel processo sin dal suo inizio” – Massima della Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.1.2022, n. 191 pubblicata in: Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile, ISSN 2281-8693. Pubblicazione del 28.3.2022 in La Nuova Procedura Civile, 1, 2022
[6] “Va confermato che deve ritenersi spettante al giudice ordinario la competenza giurisdizionale in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti qualora non risulti configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, senza che possa ritenersi sufficiente criterio di collegamento, per radicare la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori di una società per azioni, la totale – come nella specie – o maggioritaria partecipazione societaria dell’ente pubblico” – Massima della Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 21.7.2015, n. 15199 pubblicata in: Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile, ISSN 2281-8693. Pubblicazione del 11.11.2015, La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



